Sanità animale

Reg.(UE) 2021 /1176 che mod.gli allegati III,V,VII e IXdel Reg.(CE)999/2001 – G.U(UE)n.256 del 19.7.2021

Il Reg.(UE) 2021 /1176 va a modificare il reg. (CE)999/2001 per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Le modifiche introdotte riguardano la necessità di garantire una adeguata sorveglianza e genotipizzazione delle TSE nei caprini , in quanto alcuni ceppi possono essere geneticamente resistenti ai geni di scrapie classica . In particolare gli allegati del Reg.(CE) 999/2001 riguardano :

1.l’obbligo di determinare il genotipo della proteina prionica per i
codoni 146 e 222. I casi di TSE riscontrati nei caprini con genotipi che codificano la serina (S) o l’acido aspartico (D) in almeno un allele nel codone 146 e/o la lisina (K) in almeno un allele nel codone 222 ;

2. l’obbligo di comunicazione immediata alla Commissione;

3.la rimozione del materiale specifico a rischio, negli ovini e nei caprini è fissata in 12 mesi o soggetti ai quali è spuntato un incisivo permanente e non più , in deroga , la possibilità di determinare, da parte degli Stati membri, l’età superiore a 12 mesi secondo un metodo approvato dalla autorità competente ;

4. l’eliminazione delle misure di limitazione alla movimentazione di ovini e caprini in caso di scrapie atipica ;

5.la revisione delle disposizioni per l’importazione di prodotti, ottenuti da bovini, ovini e caprini , provenienti da Paesi a rischio indeterminato per BSE.

19.7.2021

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *