E’ stato pubblicato in G.U. dell’U.E del 13.8.21 il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1353 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività.
Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che le analisi, le prove e le diagnosi di laboratorio siano effettuate da laboratori ufficiali, designati dalle autorità competenti degli Stati membri, che soddisfino alle norme internazionali di accreditamento al fine garantire che i laboratori ufficiali abbiano la competenza di produrre risultati attendibili e riproducibili. Molti Stati membri non hanno la disponibilità di un numero sufficiente di laboratori accreditati per taluni settori, per cui la Commissione è dovuta ricorrere al regolamento delegato n.2021/1353 per far fronte a questa carenza
Vengono fissate, nel regolamento in questione le condizioni in cui le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali laboratori che non soddisfano le condizioni di accreditamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 per i settori dei materiali a contatto con gli alimenti, degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromatizzanti e degli additivi per mangimi alle seguenti condizioni:
a) tali laboratori applichino un sistema di assicurazione della qualità per garantire che l’impiego dei metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per i quali non sono accreditati produca risultati attendibili; e
b) i metodi non accreditati impiegati da tali laboratori siano caratterizzati dai criteri pertinenti, per i soprarichiamati settori, indicati allegato III del regolamento (UE) 2017/625.Si riporta il Regolamento in allegato .