LISTERIA MONOCYTOGENES: CADE UN MITO

Inapplicabilità dell’O.M.7.12.1993O.M. listeria

Con nota a firma del Direttore generale della sicurezza degli alimenti e nutrizione del Ministero della salute, dott. Massimo Casciello, dopo anni di discussioni a livello tecnico è giuridico, finalmente giunge un chiarimento in merito alla vigenza dell’Ordinanza del ministero della salute dell’11 ottobre 1978 e successive modifiche ed integrazioni quali l’Ordinanza7.12.1993 concernente “ limiti di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari”  in presenza del   regolamento (CE)2073/ 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

La nota ministeriale del 17.1.2022,(vedi NotaMinSalOrdinanza1978_220119_130823 (1)) esplicitamente afferma che “ le disposizioni di cui all’ordinanza ministeriale del 1978 e delle successive modifiche alla stessa (vedasi in particolare l’ordinanza 7 dicembre 1993 recante Limiti di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari, pubblicata sulla GU n.291 del 13-12-1993) risultano ad oggi superate ed in contrasto con la normativa europea di riferimento… e pertanto la suddetta ordinanza non è più da considerarsi applicabile”.

Siamo felici che si sia arrivati a questo chiarimento, nell’interesse sia degli operatori che delle Autorità competenti, ivi comprese quelle giudiziarie, chiamate a districarsi tra norme nazionali obsolete e regolamenti comunitari applicati in tutta l’U.E. .  Vogliamo, quindi,  fare un plauso alla direzione generale della sicurezza alimentare, sperando che questo sia il primo passo di una revisione normativa del diritto alimentare  che ammoderni anche la vecchia e cara LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 in cui moltissimi articoli non sono più applicabili in quanto superati da disposizioni comunitarie, anche recepite nell’ordinamento nazionale ma di cui ci si è ben guardati di andarli a toccare.

 

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6 commenti su “LISTERIA MONOCYTOGENES: CADE UN MITO”

  1. Come può una nota del Mds abrogare un’ordinanza? Eventualmente le note sono direttive vincolanti per gli addetti al controllo ufficiale ma non per gli OSA, secondo me.
    Alessandro.

    1. Gentile Alessandro, grazie innanzitutto per aver posto la questione .La nota del Ministero non usa la dizione “abrogazione , poiché non poteva farlo, come giustamente da Lei sottolineato, dal punto di vista giuridico una norma può essere abrogata soltanto da una norma avente almeno “pari grado”. A fronte di una norma di diritto comunitario, quale un Regolamento , che è direttamente applicabile nel diritto nazionale. Le diposizioni nazionali non possono essere in contrasto con le norme comunitarie e, anche in caso di contenzioso amministrativo o giudiziario, il magistrato è tenuto a non applicare le disposizioni nazionali. Anche nella mia new ho scritto di “disapplicazione” e non di “abrogazione” e la nota è valida sia per le A.C. che per gli operatori del settore alimentare. Comunque la Food&Health Consulting srl è disponibile per qualsiasi ulteriore delucidazione

  2. Ma se è corretto interpretare l’applicabilità del Regolamento 2073/2005 agli “alimenti pronti” così come definiti dallo stesso Regolamento quali limiti devono essere adottati per gli alimenti surgelati destinati a cottura (tipo filetti di pesce) ?

    1. Gentile Paola, il REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, stabilisce le regole per quanto riguarda i criteri di sicurezza alimentari, legati ad alimenti “pronti” per il consumo, cioè non da sottoporre ad ulteriore trattamento e criteri di igiene di processo esclusivamente per le carni( carcasse, carni fresche e preparazioni ) ma non per altri alimenti. I limiti sono quelli qualitativi legati all’igiene delle produzioni stabilite in autocontrollo dall’operatore del settore alimentare, rispettando i principi basilare d’igiene e sicurezza del consumatore (regolamenti (CE) 852/2004 ed 853/2004 e art.14 del Reg.(UE) 178/2002) .

  3. buongiorno,
    chiedo se l’inapplicabilità riguarda anche il metodo di prova per Listeria monocytogenes in MPN riportato sulla stessa ordinanza, che, se ho capito bene, cesserebbe di essere significativo non avendo il regolamento 2073 nessun riferimento a tale metodo.
    corretto?

    1. Gentile Elena, il REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE
      del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, riporta in allegato I,Cap.I- Criteri di sicurezza, per ciascuna tipologia di alimento il metodo d’analisi di riferimento nonchè le modalità d’interpretazione dei risultati analitici. Resta inteso che per le attività analitica svolta in autocontrollo possono essere utilizzati altri metodi affidabili , sotto la responsabilità dell’operatore del settore alimentare :IL Regolamento sopracitato quindi deve essere completamente applicato da parte delle A.C. e dai laboratori ufficiali.

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