NUOVE REGOLE PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI

cow, allgäu, cows-3089259.jpgNella Gazzetta ufficiale del 12 settembre 2022, n.213 sono stati pubblicati tre decreti legislativi che danno attuazione al Regolamento (UE) 2016/429  e successive modifiche ed integrazioni.

Il primo ,  DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134, reca  disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti dove vengono detenuti gli animali.  

Questo  decreto legislativo va ad abrogare le vecchie norme relative all’identificazione degli animali, la registrazione della movimentazione degli animali , gli obblighi di registrazione/riconoscimento  degli stabilimenti dove vengono detenuti gli animali e relativi obblighi per i loro detentori. Sostituisce le precedenti disposizioni , con regole aggiornate alla realtà odierna, e potenzia i sistemi informativi del Ministero della salute ai fini di una  completa tracciabilità  degli animali ed aggiornando le banche dati degli operatori e dei trasportatori di animali.  

Il secondo, DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135, riguarda il commercio, l’importazione e la  conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché la formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Questo provvedimento, contiene , tra l’altro,  il divieto di detenzione  di  animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché  i loro ibridi .Un successivo provvedimento del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verranno individuate e predisposto un elenco degli esemplari selvatici che possono costituire un rischio per la salute o per la biodiversità. Anche per quanto riguarda la detenzione di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia sarà consentita solo per quelle specie fissate con un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e

Il terzo, DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136,  adegua  e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo.

Il D.lgs. 136/2022 fornisce un nuovo approccio per quanto riguarda le misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle malattie degli animali, attraverso un quadro giuridico generale, a carattere trasversale in cui si incastonano le specificità delle singole malattie , trattate ,sino ad oggi in distinti  regolamenti o  direttive.

Viene sancito il principio, se ma ce ne fosse stato bisogno, anche alla luce delle recenti epidemie,  che  la sanità animale costituisce  un unicum con la salute dell’uomo, in un’ottica One Health, alla luce della strategia dell’Unione in materia di sanità animale 2007- 2013 ”Prevenire è meglio che curare”.

Non mancano naturalmente nel testo del provvedimento i riferimenti agli obblighi per gli operatori per la tutela del benessere degli animali e l’uso consapevole e controllato dei farmaci veterinari nell’ottica di una riduzione dell’antimicrobico resistenza.

In tutti e tre provvedimenti è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative, salvo la sussistenza di ipotesi di reati ricadenti nel codice penale .

Un commento a caldo, su cui potremo ritornare ,non sono certamente provvedimenti  di semplificazione, anche se l’intento dichiarato  era quello, sia a livello comunitario che nazionale. Si pensi che sino ad oggi,  la Commissione ha adottato ben 101 regolamenti d’implementazione e 49 Decisioni applicative, ed il processo legislativo non è ancora finito poiché mancano ancora molti regolamenti che vadano a completare il quadro giuridico di base .Per tutti i provvedimenti nazionali sopra richiamati sono previsti decreti interministeriali attuativi, di cui qualcuno entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ( es. elenco specie selvatiche ed esotiche animali da compagnia )!.

 

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